Articolo 1
Denominazione
E' costituita in Roma l'Associazione non avente fini di lucro di utilità sociale (ONLUS) denominata Unione Casalinghe e Lavoratrici Europee - UNI.C.E.L. - ai sensi degli artt. 18 e 19
della Costituzione Italiana.
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anche se e quando riferita alle strutture regionali ed ai gruppi locali.
L'Associazione è un'organizzazione libera, autonoma, democratica, pluralista, apartitica ed è ispirata ai principi della solidarietà, della pace, della giustizia, della tolleranza.
Nella sua azione si propone di contribuire a risolvere, in una
dimensione locale, nazionale ed europea, le problematiche relative alla qualità della vita della persona, della famiglia, della donna casalinga e lavoratrice nella società, nella cultura e nell'economia.
In tale ottica l'Associazione si propone di partecipare al dibattito in corso tra le forze politiche sulle riforme delle istituzioni, sul problema della giustizia, del lavoro e dell'occupazione, della riforma fiscale, e sulle iniziative utili a favorire l'equilibrato sviluppo economico e sociale del Paese.
Essa rappresenta le aspettative e le istanze degli associati nei confronti delle istituzioni italiane ed europee.
Articolo 2
Settori
L'Associazione svolge la propria attività in favore dei soggetti di cui all'art. 10 commi 2-3-4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ed esclusivamente nei seguenti settori,
con espresso divieto di svolgerla in altri settori ad eccezione di quelli direttamente connessi:
- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Beneficienza;
- Prevenzione infortuni domestici e malattie professionali;
- Istruzione e formazione;
- Tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura, con esclusione di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani e pericolosi di cui all'art. 7 D.L. 5 febbraio 1997 n. 22;
- Promozione di iniziative riguardanti il traffico urbano ed il trasporto pubblico;
- Promozione della cultura e dell'arte;
- Tutela dei diritti civili;
- Tutela del lavoro e dell'occupazione;
- Tutela dei consumi.
Articolo 3
Finalità
A tali fini l'Associazione si propone:
1) - di svolgere un ruolo incisivo per realizzare un equilibrato sviluppo degli interessi degli associati nel rispetto delle loro tradizioni storiche, culturali, religiose, sociali
ed economiche;
2) - di prendere iniziative allo scopo di eliminare le ineguaglianze, di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le attività ex art. 3 del Trattato di Amsterdam, nonchè di agevolare la circolazione delle idee e lo scambio di esperienze per abbattere le barriere esistenti, frutto spesso di pregiudizi o malintesi, rapportabili in gran parte ad una erronea o cattiva informazione;
3) - favorire l'accesso al mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili sul piano economico e sociale, anche attraverso nuove forme di inserimento professionale;
4) - incoraggiare la partecipazione della donna casalinga e lavoratrice ai vari livelli istituzionali di attività e negli organismi di base e del decentramento amministrativo dello Stato;
5) - attendere all'applicazione effettiva del diritto di famiglia e di tutte le leggi che regolano la condizione della casalinga e della donna in generale, in rapporto ad ogni situazione, con particolare riferimento alla tutela morale, sociale, giuridica, ed economica del lavoro svolto all'interno del proprio nucleo familiare;
6) - intraprendere azioni appropriate contro tutte le forme di discriminazione fondate sul Sesso e sulle tendenze sessuali(art. 13 Trattato di Amsterdam);
7) - agire affinchè venga attuata la portata dell'art. 141 del Trattato di Amsterdam, collegato all'art. 119 dello stesso Trattato, per la realizzazione della parità di trattamento tra
uomini e donne e vigilare affinchè vengano adottate dallo Stato e gli Enti preposti tutte le iniziative atte ad agevolare il perseguimento di una carriera o per prevenire o compensare
situazioni di svantaggio nell'ambito delle carriere delle donne (diritto conferito agli Stati dai Trattato);
8) - conciliare la vita familiare e professionale degli uomini e delle donne;
9) - analizzare le cause della crescente criminalità e della devianza minorile;
10) - far conoscere al pubblico i vantaggi delle politiche di integrazione in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'alloggio e dell'occupazione;
11) - svolgere tutela nei campi dell'ambiente e dei consumi con particolare attenzione alla casalinga e alla famiglia;
12) - intervenire a favore delle donne separate e divorziate, con familiari a carico disabili, o che abbiano subito forme di violenza psico-fisica.
Articolo 4
Azioni
Per la realizzazione di tali finalità l'Associazione potrà:
- promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale;
- promuovere, anche in collaborazione o mediante convenzioni con Enti pubblici e privati, lo sviluppo della formazione professionale, con appositi corsi riconosciuti dagli Enti locali, dallo Stato e dal Fondo Sociale Europeo;
- promuovere le pari opportunità di occupazione per le donne;
- promuovere l'ingresso e l'integrazione dei giovani sul mercato del lavoro;
- promuovere leggi a livello nazionale e regionale idonee a tutelare e migliorare le condizioni delle categorie indicate, al fine di consentire un migliore e più rapido inserimento
nell'organizzazione familiare, nel mondo del lavoro e del tessuto sociale;
- promuovere incontri ed intese con analoghe organizzazioni di ogni Paese per coordinare e sviluppare iniziative comuni;
- partecipare con propri rappresentanti ad organismi nazionali, comunitari ed internazionali;
- aderire a strutture di livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale che perseguono i medesimi fini;
- promuovere lo sviluppo di forme cooperative e consortili per la promozione di ogni tipo di attività lavorativa;
- operare affinchè, anche per le persone straniere e per le loro famiglie, sia riconosciuto un regime di sicurezza sociale fondato sulla parità dei diritti riservati ai cittadini italiani;
- promuovere la realizzazione di infrastrutture che assicurino alle donne casalinghe e lavoratrici, nonchè alle loro famiglie un equilibrato sviluppo di rapporti culturali e sociali con la società italiana;
- promuovere azioni in favore dello sviluppo dei Paesi poveri ed iniziative per sconfiggere la fame nel mondo attraverso attività che non arrechino danno all'ambiente ed alle risorse
naturali;
- effettuare direttamente o mediante convenzioni con soggetti privati e organismi promossi e/o aderenti all'associazione, attività nel campo dei servizi fornendo in particolare agli
associati consulenza ed assistenza legale, contabile, fiscale, tributaria e del lavoro, psicologica;
- promuovere associazioni con specifici interessi collegati, e partecipare alla costituzione di organismi federati con associazioni aventi scopi analoghi;
- stipulare convenzioni con assicurazioni, banche o altri enti per una migliore tutela degli interessi economici e sociali degli associati iscritti ed aderenti;
- svolgere in proprio o attraverso istituti e centri specializzati attività di studio e ricerca;
- promuovere ed organizzare convegni, seminari di formazione, studi e ricerche, manifestazioni, viaggi di studio e culturali, spettacoli ed iniziative ricreative in favore dei soggetti associati;
- effettuare pubblicazioni non a carattere quotidiano di opuscoli e notiziari, anche a carattere periodico.
A tali fini l'Associazione ritiene di dover:
- assicurare una rappresentanza in commissioni di controllo prezzi, consumi, pubblici esercizi, di programmazione di interventi sociali e ovunque la presenza competente della donna
casalinga e lavoratrice costituisca motivo di utilità alla famiglia ed alla società;
- collaborare con altri Movimenti ed altre Associazioni che operino per il miglioramento della condizione femminile e casalinga.
Articolo 5
Strutturazione
L'Associazione ha carattere nazionale ed è strutturata su base regionale e periferica.
Articolo 6
Sede
L'Associazione ha sede in Roma viale Ippocrate 97, ma potrà istituire sedi secondarie, filiali e succursali sul territorio italiano ed estero.
Articolo 7
Durata
L'associazione avrà la durata di anni cinquanta dalla sua costituzione e potrà essere prolungata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 8
Associati
Possono far parte dell'Associazione:
1) - quanti aderiscono alle finalità del presente statuto, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali (art. 3 Costituzione), che abbiano compiuto 18 anni di età;
2) - associazioni già costituite, il cui ingresso sarà regolato con apposito accordo. Ogni associato dovrà contribuire alla vita dell'Associazione con la partecipazione attiva nel rispetto delle norme statutarie operando per il rafforzamento e la tutela dell'immagine dell'Associazione, versando una quota sociale annua, che gli attribuisce la qualità di socio ordinario.
Tale quota sarà determinata annualmente dal Comitato Direttivo, non è trasmissibile nè rivalutabile. Non è rimborsabile.
I soci possono essere:
ordinari - simpatizzanti - sostenitori.
I soci ordinari sono tenuti a versare una quota sociale annua determinata annualmente dal comitato direttivo nazionale.
I soci simpatizzanti sono tenuti a versare il doppio della quota associativa come sopra determinata e godono di tutti i diritti spettanti ai soci ordinari.
I soci sostenitori offrono un contributo superiore alle due precedenti quote, come libero sostegno all'Associazione. Essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai soci.
Articolo 9
Iscrizione
L'iscrizione all'Associazione si effettua rivolgendosi alla Presidenza Nazionale o a chi la rappresenta in sede locale, mediante domanda e versamento della quota sociale.
L'iscrizione comporta la partecipazione, nei limiti delle proprie possibilità, alla vita dei gruppi costituiti e l'impegno alle norme ed all'osservanza del presente Statuto.
Articolo 10
Disposizioni disciplinari
L'associato che venga meno ai propri doveri verso l'Associazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
- biasimo scritto;
- sospensione e destituzione dalla carica di cui è investito;
- sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di associato;
- espulsione dall'organizzazione.
Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato. Il relativo provvedimento viene adottato dal Comitato Diretti vo. Contro il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in ultima istanza. In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla sua condizione per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.
Articolo 11
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato cessa:
- per mancato versamento della quota;
- per dimissioni;
- per espulsione;
- per incompatibilità.
Il mancato versamento della quota nel corso dell'anno sociale cui essa si riferisce, implica l'automatica decadenza del rapporto associativo anche senza preventiva comunicazione.
La reiscrizione sarà possibile solo previa valutazione delle ragioni che hanno determinato la decadenza stessa, da parte del Presidente Nazionale (o del responsabile locale) e positiva determinazione del Comitato Direttivo. L'estromissione dall'associazione è pronunciata dal Comitato Direttivo per motivi di incompatibilità con gli obiettivi statutari. La pronuncia del Comitato Direttivo è appellabile entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.
Articolo 12
Organi
Organi centrali dell'Associazione sono:
1) - L'Assemblea nazionale degli associati;
2) - Il Presidente Nazionale;
3) - Il Comitato Direttivo;
4) - L'Ufficio di Presidenza;
5) - Il Segretario-tesoriere;
6) - I Probiviri.
Articolo 13
Assemblea Nazionale
L'Assemblea nazionale è costituita dai Responsabili delle strutture territoriali e periferiche o dai Vice-Responsabili, in caso d'impedimento dei primi.
In caso di assenza dei due (Responsabile o Vice-Responsabile), il voto potrà essere esercitato da un socio delegato per iscritto dall'Assemblea delle strutture territoriali e periferiche. Ogni struttura non può presentare più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce ogni quattro anni ed è presieduta dal Presidente Nazionale, su convocazione dello stesso.
La convocazione può anche essere richiesta dai 2/3 (due terzi) dei Responsabili delle strutture territoriali.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Responsabili o Vice-Responsabili delle strutture territoriali; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera sempre a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea:
* approva lo statuto e le modifiche dello statuto proposte dal Comitato Direttivo;
* delibera la proroga dell'associazione ed il suo scioglimento;
* nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Tesoriere ed il Comitato Direttivo su lista di nomi segnalati al Presidente Nazionale dalle strutture territoriali entro il 30 marzo dell'anno in cui si rinnovano le cariche sociali, tenendo presenti criteri di provate capacità, servizi resi all'associazione, espressa volontà d'impegno.
La votazione può avvenire con voto segreto o palese, a decisione dell'Assemblea.
Il Presidente, il Vice Presidente e i Responsabili Regionali hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali.
Articolo 14
Il Presidente
Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio:
- attua le delibere del Comitato Direttivo ed il programma approvato dall'Assemblea;
- convoca l'Assemblea ed il Comitato Direttivo con comunicazione scritta almeno 5 giorni prima ovvero in caso di urgenza con telegramma;
- firma i bilanci;
- svolge attività di coordinamento generale.
Il Presidente è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza.
Il Presidente è coadiuvato altresì da un Vice-Presidente che lo sostituisce in qualunque caso di impedimento o su delega del Presidente medesimo.
Articolo 15
Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto dall'Ufficio di Presidenza nonchè dai rappresentanti dei nuclei regionali formalmente costituiti e riconosciuti dal Presidente.
Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti in proprio o
per delega, che potrà essere conferita solo nell'ambito delle singole regioni.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale, che lo presiede.
E' compito del Comitato Direttivo:
- attuare e rendere esecutivi gli indirizzi ed i programmi de-
liberati dall'Assemblea;
- assicurare l'efficiente e democratico svolgimento dellavita dell'Associazione;
- svolgere attività di diffusione capillare dell'Associazione;
- elaborare ed adottare regolamenti per il funzionamento dell'Associazione sia a livello nazionale che a livello locale;
- provvedere all'amministrazione dei fondi;
- approvere il bilancio preventivo e consuntivo;
- fissare le quote sociali.
Il Comitato Direttivo si avvale di un Comitato Scientifico con funzione consultiva, quando ne ravvisi l'esigenza in fatto di indicazioni programmatiche e di approfondimenti.
Articolo 16
Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal VicePresidente, dal Segretario-tesoriere. Delibera in sostituzione del Comitato Direttivo nei casi di urgenza, su richiesta del Presidente.
Le sue delibere devono essere ratificate dal Comitato Direttivo. Esso predispone altresì il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione. Resta in carica quattro anni.
Articolo 17
Segretario-tesoriere
Al Segretario-tesoriere nazionale viene affidata la responsabilità dei compiti amministrativi e della contabilità dell'associazione nazionale. Il Segretario-tesoriere relaziona al Comitato Direttivo e/o all'Ufficio di Presidenza sullo stato contabile dell'Associazione, partecipa ai lavori del Comitato Direttivo e dell'Assemblea per la periodica relazione contabile e finanziaria, con diritto di voto.
Articolo 18
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra i soci ordinari dell'Assemblea; resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio dei Probiviri, qualora interpellato anche da uno
solo dei soci, giudica il comportamento degli associati che ledono gli interessi ed il buon nome dell'Associazione ovvero ne turbano l'immagine, ed il regolare funzionamento.
Inoltre esso delibera su eventuali ricorsi degli associati per fatti che gli stessi ritengano lesivi delle proprie prerogative o diritti o per provvedimenti subiti che essi considerino immotivati.
Articolo 19
Patrimonio - Bilancio
Il Patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali, da eventuali lasciti, da donazioni e dai proventi dell'attività sociale, escluso ogni fine di lucro.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto ed in dispregio dei divieti di cui all'art. 10, sesto comma del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare. Il bilancio dell'Associazione è predisposto annualmente dall'Ufficio di Presidenza nazionale.
Articolo 20
Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
Articolo 21
Articolazioni territoriali
L'associazione si articola in strutture territoriali regionali, provinciali e comunali.
Dette strutture hanno autonomia funzionale, amministrativa, ed economica e devono costituirsi ed organizzarsi nei modi e forme stabiliti nel presente statuto. Nei comuni di maggiore estensione potranno essere istituite strutture circoscrizionali da disciplinare con apposito regolamento.
Articolo 22
Organi
Sono organi delle strutture territoriali:
1) l'Assemblea degli associati;
2) il responsabile della struttura;
3) il Comitato Direttivo;
4) l'Ufficio di Presidenza;
5) il Segretario-tesoriere;
6) i Probiviri.
Articolo 23
Assemblea Regionale
E' costituita da tutti gli associati regionali.
Delibera indirizzi e programmi della struttura regionale per l'anno sociale; elegge il comitato direttivo, tenendo presenti criteri di provata capacità, servizi resi all'Associazione, espressa volontà di impegno; approva entro il 30 giugno successivo bilanci, rendiconti e consuntivi chiusi il 31 dicembre, accompagnati da una relazione del responsabile e del Segretario-tesoriere.
Invia copia delle delibere e dei bilanci alla sede nazionale, entro trenta giorni dalla loro approvazione.
Le modalità di convocazione sono regolate da apposito regolamento.
Articolo 24
Il Responsabile Regionale
Il Responsabile Regionale rappresenta l'Associazione sul territorio di competenza, ne ha la firma, la rappresentanza in giudizio, nonchè la responsabilità amministrativa e finanziaria.
Ha il compito di diffondere l'Associazione sul suo territorio, attraverso l'organizzazione di strutture locali, che sono: provinciali, comunali, e circoscrizionali, coordinate dai rispettivi responsabili.
Viene eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il responsabile è coadiuvato da un Vice-Responsabile che è eletto anch'esso dal Comitato Direttivo e sostituisce il responsabile in qualunque caso di impedimento o su delega dello
stesso.
Articolo 25
Comitato Direttivo
E' eletto dall'assemblea degli associati regionali. E' composto da un minimo di cinque membri e dura in carica quattro anni.
Ne fanno parte di diritto il responsabile, il vice responsabile ed il Segretario-tesoriere.
E' compito del Comitato Direttivo attuare e rendere esecutivi gli indirizzi ed i programmi deliberati dall'Assemblea ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo a livello regionale.
Nelle riunioni ciascun membro può farsi rappresentare da altro membro del Comitato, mediante delega scritta. In caso di parità di voto prevale il voto del Responsabile Regionale.
Articolo 26
Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Responsabile della struttura, dal Vice-Responsabile, e dal Segretario-tesoriere.
Delibera in sostituzione del Comitato Direttivo nei casi di urgenza, su richiesta del Responsabile. Le sue delibere devono essere ratificate dal Comitato Direttivo.
Predispone il bilancio annuale nei termini e con le modalità previste dallo statuto per quello nazionale. Resta in carica quattro anni.
Articolo 27
Il Segretario-tesoriere
Il Segretario-tesoriere ha la responsabilità della contabilità e delle operazioni amministrative a livello locale.
Partecipa ai lavori del Direttivo e dell'Assemblea per la periodica relazione contabile e finaziaria, con diritto di voto.
Articolo 28
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra i soci ordinari dell'Assemblea regionale; resta in carica tre
anni ed è rieleggibile. Il Collegio dei Probiviri, qualora interpellato anche da uno solo degli associati a livello regionale, giudica il comportamento degli associati che ledono gli interessi ed il buon nome dell'Associazione ovvero ne turbano l'immagine, ed il regolare funzionamento.
Inoltre esso delibera su eventuali ricorsi degli associati a livello regionale per fatti che gli stessi ritengano lesivi delle proprie prerogative o diritti o per provvedimenti subiti
che essi considerino immotivati.
Articolo 29
Strutture Provinciali, Comunali e Circoscrizionali
Dette strutture si articolano, deliberano ed operano con le stesse modalità della struttura regionale, salvo, per le Circoscrizioni, quanto previsto da apposito regolamento.
Articolo 30
Finanziamento
Le strutture territoriali hanno un proprio bilancio, ed usufruiscono di una quota parte del tesseramento stabilita annualmente dal Comitato Direttivo Nazionale.
Nell'Associazione associati e responsabili a tutti i livelli operano esclusivamente a fini di solidarietà sociale, senza scopi di lucro e senza remunerazione alcuna.
La quota va versata partendo dal primo giorno dell'anno solare.
Articolo 31
Scioglimento
Lo scioglimento della struttura territoriale va determinato dall'Assemblea della struttura stessa, regolarmente convocata con esplicito ordine del giorno comunicato alla Presidenza Nazionale, nel rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente statuto.
Articolo 32
Controversie
Le controversie sono inappellabilmente definite da un Collegio irrituale formato da tre soci nominati dall'Assemblea dei rispettivi livelli.
Articolo 33
Per tutte le altre disposizioni che si rendessero necessarie per un corretto e democratico svolgimento della vita dell'Associazione e non richiamate dal presente Statuto, valgono le
norme del codice civile e del Decreto Legislativo n. 460/1997.